La domanda
Note variazione Iva
L'articolo 26 del Dpr 633/72, nel testo modificato dalla legge di Stabilità 2016, prevede che è possibile emettere nota di variazione Iva "a partire dalla data in cui (il debitore) è assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell’articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267". La medesima legge di Stabilità, al comma 127, quanto alla decorrenza della richiamata disposizione, prevede espressamente che essa si applica "nei casi in cui il cessionario o committente sia assoggettato a una procedura concorsuale successivamente al 31 dicembre 2016. Le altre modifiche apportate dal comma 126 al predetto articolo 26, in quanto volte a chiarire l’applicazione delle disposizioni contenute in tale ultimo articolo e quindi di carattere interpretativo, si applicano anche alle operazioni effettuate anteriormente alla data di cui al periodo
precedente".
Si chiede di sapere se la decorrenza posticipata riguardi solo le note di variazione da emettere nei confronti di un debitore assoggettato a procedura concorsuale ovvero anche nei casi in cui il medesimo perfezioni un accordo di ristrutturazione dei debiti ex articolo 182-bis o un piano attestato ex articolo 67, terzo comma, lettera d).
A tal proposito si osserva che:
- l'agenzia delle Entrate ha sempre sostenuto che gli accordi di ristrutturazione ed i piani attestati non sono considerate procedure concorsuali, nonostante siano disciplinate all’interno della legge fallimentare (si veda la risposta al quesito 4.2. nella circolare n. 8/E del 13 marzo 2009), tant'è che sono state espressamente incluse tra le ipotesi di cui all'articolo 26 del Dpr Iva solo a seguito della modifica introdotta dal decreto Semplificazioni (Dlgs 175/2014);
- l'agenzia delle Entrate aveva già fornito la propria interpretazione circa il momento rilevante per l'emissione della nota di credito in ipotesi di accordi di ristrutturazione ed i piani attestati: nella circolare 31/E/2014, a commento delle novità introdotte dal decreto Semplificazioni, si legge: "dunque, a seguito della stipula di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’articolo 182-bis, ovvero di un piano attestato ex articolo 67, comma 3, lettera d), legge fallimentare, pubblicato nel registro delle imprese, oltre alla possibilità di dedurre le perdite su crediti ai fini della determinazione del reddito d’impresa, il fornitore/prestatore che ha emesso una fattura in relazione ad operazioni successivamente falcidiate Per effetto dell'omologazione, potrà ora recuperare l’Iva originariamente versata all’Erario al momento di effettuazione della fornitura/servizio anche oltre il termine dell’operazione originaria"; dunque la novella introdotta dalla legge di Stabilità ha solo confermato l'interpretazione già fornita dall'Agenzia e non può essere ad essa attribuita alcuna valenza innovativa.
Inviata il 21
gennaio
2016 alle ore 09.59
La risposta dell'esperto
Si concorda con la puntuale ricostruzione delle modifiche intervenute in materia. Per approfondimenti si rinvia al Sole 24 Ore del 1° febbraio, dorso Norme e tributi.
Giorgio Gavelli
Inviata il 26
gennaio
2016 alle ore 19.10