La domanda
voluntary discosure
Socio di Srl e di Snc costituisce nel 2004 in Svizzera un deposito gestito da banca elvetica di 1.500.000 euro con fondi provenienti dalle società e costituenti presupposto di denuncia penale.
Nel corso degli anni non ci sono stati altri apporti né prelievi, con rendimenti altalenanti tanto che oggi il deposito ammonta a 1.600.000 euro.
Supponendo che entro il 2 marzo 2015 venga sottoscritto l’accordo Italia-Svizzera e che venga approvato l’emedamento Sanga al Milleproroghe sulle sanzioni, è corretto ritenere che il contribuente, non essendo più accertabili i redditi fonte e volendo beneficiare dell’istituto della voluntary disclosure, dovrà corrispondere :
a. lo 0,5% del capitale trasferito all’estero per ciascuno degli anni 2010-2013;
b. l’Ivafe per gli anni 2012 e 2013;
c. le imposte sui singoli rendimenti annui delle attività costituenti il deposito al netto di eventuali minusvalenze riportate e/o maturate e delle imposte pagate all’estero.
Inviata il 30
gennaio
2015 alle ore 17.44
La risposta dell'esperto
Per determinare gli anni ancora accertabili dall’amministrazione finanziaria si dovrà tenere in considerazione, oltre al raddoppio dei termini d’accertamento dettato dall’articolo 12 del Dl 78/2009, anche quello disposto nel caso in cui le violazioni tributarie diano luogo ad un obbligo di denuncia penale. In tal caso, pur ricorrendo le ipotesi delineate nel quesito, risulterebbero ancora accertabili le annualità 2004-2013 per quanto concerne gli obblighi di monitoraggio e le violazioni relative ad omessa dichiarazione e le annualità 2006-2013 relativamente all’ipotesi di infedele dichiarazione. Le conseguenze che ne deriverebbero sono:
- estensione della regolarizzazione dell’omessa compilazione del quadro RW fino all’anno 2004;
- in caso di dichiarazione infedele, i redditi fonte non risulterebbero accertabili in quanto la provvista è stata costituita in Svizzera prima del 2006 (prima annualità accertabile). In tal caso la regolarizzazione relativa ai rendimenti delle attività estere dovrebbe riguardare le annualità 2006-2013;
- in caso di omessa dichiarazione (ipotesi residuale) risulterebbero accertabili i redditi fonte in considerazione del fatto che il trasferimento in Svizzera è stato operato proprio nel 2004. Ugualmente, la regolarizzazione relativa ai rendimenti delle attività estere dovrebbe riguardare le annualità 2004-2013.
Nel caso in cui, invece, non vi siano gli estremi per la denuncia penale sembrano corrette le conclusioni delineate nel quesito.
Chiara Vanni
Inviata il 02
febbraio
2015 alle ore 17.05