La domanda
Emissione e trasmissione
Secondo l’art.21 c.1 del DPR.633/72 la fattura elettronica si ha per emessa all’atto della sua trasmissione. Significa che la data che riporta deve essere quella della trasmissione? Non può riportare una data precedente? Se l’Ente Pubblico non ha ricevuto alcune fatture nel 2014, è possibile ripetere ora l’invio delle stesse mantenendo data e numero progressivo della fattura originaria?
Inviata il 28
gennaio
2015 alle ore 15.13
La risposta dell'esperto
Come chiarito dalla Circolare 18/E del 2014, richiamando il disposto dell’articolo 21, con il termine ‘fattura elettronica’ si intende la fattura che è stata emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico”. Viene specificato inoltre che, ferma restando la circostanza che la fattura deve essere emessa al momento dell’effettuazione dell’operazione, determinata a norma dell’articolo 6 (così il comma 4 del medesimo articolo 21), la data apposta sul documento nel rispetto di tali criteri sarà determinante ai fini fiscali. Secondo l’Agenzia infatti il legislatore ha stabilito che l’emissione della fattura non potrà comunque essere successiva al momento della sua consegna o spedizione (fattura analogica) ovvero al momento della sua trasmissione per via elettronica o messa a disposizione del cessionario o committente (fattura elettronica). Tale chiarimento non esclude pertanto la possibilità che il documento elettronico presenti una data antecedente a quella della emissione e trasmissione.
Per quanto attiene invece al caso in cui l’ente pubblico non riceva la fattura correttamente inviata, indipendentemente se il cedente/prestatore abbia ricevuto in esito alla originaria spedizione un c.d. “esito di rifiuto” ovvero se manchi tale comunicazione, sarà possibile emettere ex novo la fattura elettronica con la stessa data e numero.
Inviata il 29
gennaio
2015 alle ore 07.57