La domanda
Emissione fattura cartacea oltre il 31/03/15
Sicuramente capiterà il caso di un fornitore che emette fattura per cessione di beni in aprile in formato cartaceo anziché telematico (ad esempio a fine aprile 2015).
Quando al fornitore verrà comunicata l'impossibilità di pagamento di tale fattura in quanto erroneamente emessa in formato cartaceo, lui come potrà gestire la cosa dal punto di vista fiscale?
L'art. 26 Dpr. 633/72 non consente l'emissione di note di variazione in tale caso in quanto la fattura non contiene errori.Se poi il fornitore riuscisse, tramite il suo commercialista, ad emettere la fattura nel successivo mese di maggio questa risulterà inevitabilmente tardiva (in quanto la consegna è stata effettuata in aprile).
Potrà essere sanzionato il fornitore in tale caso? Potrà essere la fattura cartacea portata a difesa della buona fede del fornitore con riferimento alla data di emissione?
Inviata il 23
gennaio
2015 alle ore 16.08
La risposta dell'esperto
Come stabilisce l'articolo 1, comma 210, della legge 244/2007, le pubbliche amministrazioni «a decorrere dal termine di tre mesi dell'entrata in vigore del regolamento di attuazione dell'obbligo, non possono accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né possono procedere al pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio in forma elettronica». L’obbligo, normativamente imposto, comporta necessariamente per il fornitore, nel caso di erronea emissione della fattura in formato analogico, l’emissione e l’invio di una nuova fattura elettronica in quanto la precedente non può, da parte della PA, essere accettata né tantomeno liquidata. Tuttavia la nuova emissione della fattura elettronica andrà fatta riportando pedissequamente il contenuto delle fattura in formato analogico erroneamente inviata. Si ricordi che ai fini della qualificazione di una fattura come elettronica rileva infatti non tanto la creazione del documento quanto il fatto che questo venga trasmesso in formato elettronico.
Ne consegue che, trasformando da analogico a digitale il contenuto della stessa, ai fini dell’ottemperamento delle disposizioni di legge, non vi è alcuna violazione (ovvero salto d’imposta) ai fini IVA. La nuova fattura rappresenterà un duplicato della precedente non andando ad intaccare la numerazione progressiva ovvero le liquidazioni IVA. Nessuna nota di variazione andrà pertanto operata attesa in ogni caso la corretta registrazione della fattura nei sezionali di riferimento.
Inviata il 28
gennaio
2015 alle ore 17.19