La domanda
Fattura cartacea dopo il 31 marzo 2015
In caso di emissione di fattura cartacea il 1° aprile 2015 quando avrebbe dovuto essere emessa in forma elettronica, come può il fornitore rettificare tale fattura tenuto conto che, dal punto di vista fiscale, questa fattura è perfettamente corretta e non esiste una casistica dell’articolo 26 Dpr. 633/72 per poter effettuare la variazione?
Inviata il 21
gennaio
2015 alle ore 09.36
La risposta dell'esperto
Come stabilisce l'articolo 1, comma 210, della legge 244/2007, le pubbliche amministrazioni «a decorrere dal termine di tre mesi dell'entrata in vigore del regolamento di attuazione dell'obbligo, non possono accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né possono procedere al pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio in forma elettronica». L’obbligo, normativamente imposto, comporta necessariamente per il fornitore, nel caso di erronea emissione della fattura in formato analogico, il successivo invio di una nuova fattura elettronica per sanare l'errore commesso. Da parte della PA, infatti, la fattura analogica non può in nessun caso essere accettata né tantomeno liquidata.
Tuttavia, la nuova emissione della fattura elettronica andrà fatta riportando pedissequamente il contenuto delle fattura in formato analogico erroneamente inviata (andrà creato il file in formato XML secondo le specifiche tecniche e la struttura sintattica previste nel documento “Specifiche tecniche operative del formato della fattura del sistema di interscambio” (SDI), consultabile sul sito www.fatturapa.gov.it.). Si ricordi che ai fini della qualificazione di una fattura come elettronica rileva infatti non tanto la creazione del documento quanto il fatto che questo venga trasmesso in formato elettronico.
Ne consegue che, trasformando da analogico a digitale il contenuto della stessa, ai fini dell’ottemperamento delle disposizioni di legge, non vi è alcuna violazione (ovvero salto d’imposta) ai fini IVA. La nuova fattura rappresenterà un duplicato della precedente non andando ad intaccare la numerazione progressiva ovvero le liquidazioni IVA. Nessuna nota di variazione andrà pertanto operata attesa in ogni caso la corretta registrazione della fattura nei sezionali di riferimento.
Inviata il 28
gennaio
2015 alle ore 17.15