La domanda
Ristrutturazione: demolizione e ricostruzione
Detrazioni su lavori (50%) per ristrutturazione edilizia, lettera d), comma 1, articolo 3 Dlgs 380/2001. Sul punto, la circolare 57/E del 1998 (punto 3.4) afferma che gli interventi di ristrutturazione edilizia possono portare ad un edificio parzialmente o completamente diverso dal precedente e che può essere aumentata la superficie utile, ma non il volume preesistente. A titolo esemplificativo vengono ricompresi anche interventi di riorganizzazione distributiva degli edifici e delle unità immobiliari, del loro numero e delle loro dimensioni. Ciò premesso, il caso concreto riguarda la ristrutturazione - previa demolizione e ricostruzione nello stesso sito mantenendo sagoma e volume preesistenti - di un unico corpo di fabbrica, appartenente ad un unico proprietario persona fisica, censito al catasto in due distinte unità aventi superficie e volume diversa (circa 1/3 e 2/3 dell’intero), con cambio di destinazione da strumentale agricolo in due unità abitative che avranno volume e superficie uguale. Si chiede se la fattispecie rappresentata sia riconducibile all’esemplificazione della citata circolare 57/E del 1998 e, pertanto, possa beneficiare del bonus 50%.
Inviata il 31
gennaio
2014 alle ore 15.58
La risposta dell'esperto
Al riguardo si precisa che il bonus fiscale legato alle spese di ristrutturazione spetta anche se l'edificio demolito aveva una destinazione d'uso diversa da quella residenziale, a patto che l'uso residenziale sia rispettato dal nuovo edificio ricostruito (risoluzione 8 febbraio 2005, n. 14/E). Con la risoluzione 14/E, ad esempio, le Entrate hanno chiarito che lo sconto Irpef spetta nei casi di ristrutturazione di fabbricati strumentali rurali (quindi a uso non residenziale, come magazzini o depositi) che, solo al termine dei lavori, assumono la destinazione d'uso abitativa, a patto che il mutamento della destinazione sia presente nel provvedimento urbanistico autorizzativo.
Mario Cerofolini
Inviata il 03
febbraio
2014 alle ore 19.52