La domanda
Imposte anticipate
Il decreto legge 225/225, (mille proroghe), convertito dalla legge 10/2011 n. 10, prevede nei commi da 55 a 58 dell’articolo 2, per le società di capitali con perdite iscritte in bilancio, che le imposte anticipate derivanti da svalutazione dei crediti non ancora dedotte dal reddito imponibile, sono convertite in credito di imposta.
Con successiva risoluzione n. 94/E del 22 dicembre 2011, l’agenzia delle Entrate è tornata sul’argomento precisando che “in virtù del riferimento letterale all’approvazione del bilancio da parte dell’assemblea dei soci, la disposizione risulta applicabile solo ai soggetti Ires costituiti in una forma giuridica che prevede l’approvazione del bilancio da parte dell’assemblea dei soci o di altro organo competente per legge.
Da ciò si è dedotto che la norma di favore è invocabile dalla generalità dei contribuenti Ires e non soltanto dagli enti creditizi e finanziari, purché costituiti in forma giuridica che prevede l’approvazione del bilancio da parte dell’assemblea dei soci o altro organo compente per legge.
E' sorto quindi il dubbio di come interpretare la suddetta disposizione e cioè:
se la disposizione di cui in premessa possa essere sfruttata solo dagli enti creditizie e finanziari o se questa possa essere utilizzata dalla generalità delle imprese purché società soggetta a Ires, che esponga in bilancio perdite di esercizio oltre a disporre di imposte anticipate derivanti dalla svalutazione di crediti verso clienti dubbi o incagliati non ancora dedotte dal reddito imponibile.
Inviata il 31
gennaio
2014 alle ore 12.48
La risposta dell'esperto
Come chiarito dalla circolare n. 37/E del 2012, il regime di conversione in crediti d'imposta delle imposte differite attive spetta anche ai soggetti diversi dalle banche. Tuttavia, per tali soggetti, la conversione si limita alle sole Dta iscritte in relazione ad avviamento e attività immateriali e non anche alle svalutazioni (e ora anche dalle perdite) sui crediti. Infatti, quest'ultima tipologia di Dta - essendo correlata alle svalutazioni e alle perdite di cui all'articolo 106, terzo comma, Tuir - non può che riferirsi alle sole banche e agli altri soggetti finanziari.
Inviata il 06
febbraio
2014 alle ore 16.17