La domanda
Immobili uso promiscuo
Nel 2013 un contribuente ristruttura l'abitazione principale usufruendo delle detrazioni fiscali (50% su 96.000 euro per spese di ristrutturazione; 65% efficienza energetica; 50% su 10.000 euro per acquisto mobili e elettrodomestici). Nel 2014 la stessa casa diventa anche studio quindi uso promiscuo nell'anno successivo ai lavori di ristrutturazione. Tenuto conto del disposto articolo 16-bis, comma 5 del Tuir, al contribuente continuerà a spettare la detraibilità del 100% dei costi sostenuti per la ristrutturazione nell'anno 2013 ripartiti negli anni successivi?
Inviata il 31
gennaio
2014 alle ore 10.53
La risposta dell'esperto
La detrazione Irpef per le spese di ristrutturazione riguarda gli interventi effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, possedute o detenute e sulle loro pertinenze. La circolare 24.2.98 n. 57/E, paragrafo 3.1 chiarisce, a tal proposito, che la disposizione in questione riguarda gli interventi realizzati sulle unità immobiliari destinate ad abitazione di qualunque categoria catastale. Né la normativa né altri documenti ministeriali hanno precisato che la destinazione ad abitazione dell'immobile, richiesta inizialmente per poter fruire dell'agevolazione, debba permanere nel corso dei 10 anni durante i quali viene "spalmato" il beneficio fiscale. Tra le cause di decadenza dell'agevolazione inoltre, non rientra il cambio di destinazione d'uso dell'immobile oggetto degli interventi agevolati in questione. In assenza di chiarimenti ministeriali sulla questione, ed alla luce di tali ultime considerazioni, saremmo portati a ritenere che le rate non ancora utilizzate possano essere integralmente recuperate indipendentemente dall'utilizzo che viene fatto dell’immobile successivamente alla richiesta dell’agevolazione.
Mario Cerofolini
Inviata il 04
febbraio
2014 alle ore 23.05