La domanda
Voluntary disclosure
Un cittadino italiano che ha lavorato in Svizzera e ha mantenuto i suoi risparmi in Svizzera, cointestando il conto corrente a figlio e moglie, non avendo mai presentato il quadro RW, a quali sanzioni va incontro, nel caso voglia aderire alla voluntary disclosure?
Inviata il 30
gennaio
2014 alle ore 14.56
La risposta dell'esperto
L’articolo 5-quinquies, comma 3, stabilisce che in caso di omessa compilazione del modulo RW – ove si aderisca alla voluntary disclosure – le sanzioni applicabili sono determinate nella misura pari alla metà del minimo edittale (i.e. il 3% nel caso di specie). Tale sanzione sarà pertanto applicabile con riferimento ai periodi d’imposta 2012 e precedenti per i quali non siano scaduti i termini di accertamento. In merito, si precisa che gli uffici ritengono che il termine sia di 5 anni, raddoppiato a 10 in caso di attività detenute in Paesi black list (ad es. per attività o investimenti detenuti in Svizzera il periodo d’imposta 2004 sarebbe, pertanto, ancora aperto).
Inoltre, l’adesione alla voluntary disclosure comporta anche il pagamento:
1) delle imposte relative ai redditi eventualmente derivanti dal conto corrente svizzero (es. interessi bancari) percepiti nel corso dei periodi d’imposta ancora accertabili (anche in tal caso ove operi la presunzione che le attività detenute in Paesi black list siano stati costituite con redditi evasi, i termini di accertamento ex art. 43 Dpr 29 settembre 1973 raddoppiano); 2) delle sanzioni per l’omessa o errata indicazione di tali redditi nella dichiarazione.
In aggiunta, si ricorda che dal periodo d’imposta 2012 è dovuta l’imposta sulle attività finanziarie detenute all’estero (Ivafe). Tale imposta, in caso di conti corrente aventi una giacenza media annua superiore ai 5.000 euro, è dovuta in misura fissa (euro 34,20) ed è parametrata in base ai giorni e alla percentuale di possesso.
Per completezza, si evidenzia che sia le istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi, sia la circolare 23 dicembre 2013, n. 38/E ribadiscono che se le attività finanziarie o patrimoniali sono in comunione o cointestate, l’obbligo di compilazione del quadro RW è a carico di ciascun soggetto intestatario con riferimento all’intero valore delle attività e con l’indicazione della percentuale di possesso.
Infine, si noti che l’intestazione del conto corrente a favore del coniuge e del figli potrebbe essere considerata dall’Amministrazione finanziaria quale donazione indiretta con relativa applicazione delle aliquote e delle franchigie previste dal Dlgs 31 ottobre 1990, n. 346.
Michele Tarantino/ Gian Gualberto Morgigni
Inviata il 06
febbraio
2014 alle ore 13.32