La domanda
Monitoraggio fiscale
Frontaliere italiano (residente in fascia di confine) che lavora in Svizzera come dipendente. Lo stipendio viene bonificato dal datore di lavoro svizzero in banca elvetica. Periodicamente il dipendente effettua bonifico per trasferire i fondi sul proprio conto italiano. Il contribuente è interessato dalle modifiche normative intervenute sul monitoraggio fiscale? Sarà soggetto al provvedimento 151663/2013 che disciplina tale modifiche? Dovrà fare un'autocertificazione alla propria banca dichiarando che i redditi trasferiti mediante bonifico derivano da attività lavorativa? Sarà obbligato a compilare il quadro RW?
Inviata il 30
gennaio
2014 alle ore 14.51
La risposta dell'esperto
In linea generale sì, fermo restando che il regime di esonero temporaneo per i frontalieri è confermato anche nel nuovo regime, con la precisazione che il contribuente torna soggetto all'obbligo di monitoraggio integrale se entro sei mesi dalla fine del periodi di lavoro non trasferisce le attività e i beni detenuti all'estero. Tenuto conto che le attività finanziarie detenute nello Stato limitrofo producono comunque reddito in Italia, la dichiarazione si ritiene dovuta. La compilazione del quadro RW nella parte relativa al monitoraggio sarà dovuta solo per gli investimenti detenuti in Stati diversi da quello di frontiera presso cui l'attività è svolta, fermo restando l'obbligo di compilare il nuovo quadro RW per la parte relativa all'assoggettamento a Ivafe, se dovuta.
Inviata il 04
febbraio
2014 alle ore 23.29