La domanda
Possibilità di dedurre fiscalmente la perdita
A un artigiano (ditta individuale) socio di un consorzio è stato assegnato un lavoro idraulico firmando con il consorzio "la lettera di assegnazione del lavoro" nella quale è stata inserita la seguente clausola: "In caso di insolvenza totale del committente, nulla sarà dovuto all'assegnatario e in caso di insolvenza parziale un compenso di importo pari a quello parzialmente eseguito dal committente. Ai fini dell'applicazione della presente clausola contrattuale, per insolvenza del committente si intende il mancato pagamento da parte del medesimo decorso 60 giorni dalla scadenza pattuita. Comunque in caso di insolvenza del committente il consorzio procederà all'insinuazione nello stato passivo del committente insolvente. Ad esito della procedura il consorzio provvederà a ripartire il recuperato, dedotte le spese sostenute per l'ammissione". Purtroppo il committente dei lavori è stato dichiarato fallito in data 11 febbraio 2013, per cui chiedo se alla luce delle nuove disposizioni previste dalla legge di Stabilità articolo 1 comma 105 posso considerare fiscalmente deducibile per l'artigiano assegnatario dei lavori la perdita su crediti.
Inviata il 30
gennaio
2014 alle ore 09.44
La risposta dell'esperto
Nel caso prospettato, se il credito dell'artigiano è contrattualmente e senza alcun minimo dubbio collegato all'evento fallimentare esposto, si ritiene che possano configurarsi i requisiti di certezza e previsione previsti dall'articolo 101, comma 5, Dpr 917/1986. Tuttavia rimane valida, per l'amministrazione finanziaria, la possibilità di contestare i requisiti di cui sopra, quindi si ritiene che la deducibilità della perdita su crediti vada adeguatamente supportata a livello documentale.
Inviata il 06
febbraio
2014 alle ore 16.32