La domanda
reclamo consolidato fiscale nazionale
In caso di avviso di accertamento relativo a una società aderente al consolidato fiscale nazionale in qualità di consolidata è necessario presentare reclamo, essendo l'imposta richiesta pari a zero? L'avviso di accertamento è arrivato anche alla società consolidante con imposta superiore a 20mila euro.
Inviata il 30
gennaio
2014 alle ore 09.33
La risposta dell'esperto
La circolare 33/E/2012 ha precisato che il valore della controversia deve essere determinato sull'imposta accertata, senza tenere in considerazioni eventuali utilizzi di perdite. In ipotesi di avviso di accertamento che si limiti a ridurre o ad azzerare la perdita dichiarata, il valore della controversia è determinato sulla base dell'imposta "virtuale", che si ottiene applicando le aliquote vigenti per il periodo d'imposta oggetto di accertamento all'importo risultante dalla differenza tra la perdita dichiarata, utilizzata e/o riportabile e quella accertata.
Qualora, a seguito della rettifica della perdita, l'avviso di accertamento rechi anche un imponibile o, comunque, un'imposta dovuta, il valore è, invece, dato dall'importo risultante dalla somma dell'imposta "virtuale", come prima calcolata, e dell'imposta commisurata al reddito accertato.
I menzionati criteri di determinazione del valore della controversia trovano applicazione anche nel caso in cui sia notificato un atto unico di accertamento nei confronti di soggetti aderenti alla fiscal unit. In linea generale, quindi, il valore della controversia è determinato dall'importo del tributo accertato, al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate.
Qualora la consolidante computi in diminuzione dei maggiori imponibili derivanti dalle rettifiche … le perdite di periodo del consolidato non utilizzate, presentando l'apposito modello Ipec "entro il termine di proposizione del ricorso", il maggior imponibile accertato risulterà, a seguito del ricalcolo effettuato dall'Ufficio, diminuito o azzerato con le perdite del consolidato non utilizzate. In tale fattispecie, il valore della controversia deve essere determinato con riferimento all'imposta accertata nell'atto unico originario. Infatti, applicando i criteri esposti nella circolare 9/E/2012, sulla perdita scomputata dovrebbe essere calcolata l'imposta virtuale (cui andrebbe sommata l'eventuale imposta rideterminata a seguito del ricalcolo) ottenendo esattamente l'importo accertato con l'atto unico originario.
Per quanto riguarda poi la consolidante, superando i limiti previsti per la mediazione, potrà seguire l'iter per l'impugnazione ordinario, depositando cioè l'atto direttamente in commissione tributaria dopo la notifica all'ufficio.
Laura Ambrosi
Inviata il 04
febbraio
2014 alle ore 19.48