La domanda
Compensazione credito Iva con Iva periodica
Con riferimento al nuovo limite di 15mila euro introdotto dalla legge 147/2013 sulla compensazione orizzontale dei crediti si chiede di conoscere se in presenza di un credito Iva da Unico 2014 di 30mila euro lo stesso può essere utilizzato per la compensazione, in ravvedimento, dell'Iva periodica di alcuni mesi del 2013 non versata il cui ammontare è di 20mila euro senza ricorrere al visto di conformità trattandosi comunque di compensazione Iva da Iva?
Inviata il 29
gennaio
2014 alle ore 17.23
La risposta dell'esperto
La circolare 29/E/2010 ha precisato che, con riferimento ai limiti per l'utilizzo in compensazione del credito Iva, "le compensazioni utilizzate per i pagamenti non concorrono al raggiungimento
dei limiti di compensabilità di 10.000 [ora 5.000] e 15.000 euro se e nella misura in cui la loro esposizione nel modello F24 rappresenti una mera modalità alternativa di esercitare la “detrazione” prevista dall'articolo 30 del decreto del Dpr 633/1972, che può essere evidenziata all'interno della dichiarazione annuale (quadro VL del mod. Iva). Secondo questa impostazione, le compensazioni che non soggiacciono alle limitazioni introdotte dal decreto sono esclusivamente quelle utilizzate per il pagamento di un debito della medesima imposta, relativo ad un periodo successivo rispetto a quello di maturazione del credito".
Viceversa, continua la circolare, nel caso in cui il credito da utilizzare è relativo ad un periodo successivo rispetto a quello del debito, per tale tipo di compensazioni non esiste la possibilità di esposizione in dichiarazione, e, pertanto, devono necessariamente essere eseguite tramite modello F24. Ritornando al quesito, si ritiene che la compensazione in oggetto non possa considerarsi di tipo "verticale", bensì orizzontale e, pertanto, soggiace alle limitazioni previste per utilizzabilità del credito Iva annuale. In sostanza, il contribuente potrà effettuare la compensazione liberamente fino all'importo di euro 5.000. Oltre i 5.000 e fino a 15.000 euro il 16 del mese successivo alla presentazione della dichiarazione Iva 2014 e oltre i 15.000 euro soltanto con l'apposizione del visto Iva. Ciò vale anche se si tratta di compensazione riguardante la medesima imposta in quanto la stessa deve essere fatta necessariamente attraverso l'utilizzo del modello F24.
Inviata il 04
febbraio
2014 alle ore 23.42