La domanda
accantonamenti indennità suppletiva/meritocratica
Con la circolare 8 novembre 2013 n. 33/E, l’agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in materia di accantonamenti per indennità suppletiva di clientela, stabilendo che tale indennità, così come l’indennità meritocratica, “è compresa tra le indennità per la cessazione di rapporti di agenzia, cui fa riferimento l’articolo 17, primo comma, lettera d) del Tuir”; pertanto, secondo l’agenzia delle Entrate, gli accantonamenti per indennità suppletiva di clientela e per indennità meritocratica (effettuati dal 1° gennaio 1993) sono deducibili per competenza ai sensi dell’articolo 105, comma 4, del Dpr n. 917/1986. In merito, si chiede quale sia il comportamento corretto da seguire sul piano fiscale nel caso in cui una società non abbia effettuato contabilmente tali accantonamenti (sia per indennità suppletiva di clientela che per indennità meritocratica), anche in virtù del precedente orientamento dell’agenzia delle Entrate, che ne negava la deducibilità per competenza, affermandone la deducibilità per cassa nell'anno di liquidazione.
È comunque possibile procedere alla deduzione integrale dell’intero importo imputato a bilancio nell'anno della risoluzione del rapporto (dunque inclusivo anche delle quote maturate anche negli esercizi precedenti non stanziate nei relativi bilanci), che peraltro potrebbe non coincidere con quello, ancora successivo, del pagamento dell’indennità o, diversamente, in tale anno sarà possibile dedurre solo la quota di indennità maturata nell'esercizio, imputando a sopravvenienze passive le quote relative agli anni precedenti? In tale secondo caso, è possibile recuperare la deduzione nell'anno di competenza delle quote relative agli anni precedenti (fino al 2009), tramite il metodo delle dichiarazioni integrative previsto nella circolare del 24 settembre 2013 n. 31/E per la correzione di errori contabili?
Inviata il 29
gennaio
2014 alle ore 14.28
La risposta dell'esperto
Le società che non hanno provveduto ad effettuare gli accantonamenti relativi all’indennità suppletiva di clientela negli anni di competenza civilistica, e pertanto non hanno dedotto tali somme ai fini fiscali, dovrebbero poter dedurre tale indennità al momento in cui la stessa verrà corrisposta. Tale comportamento, coerente con il precedente orientamento dell’amministrazione finanziaria, fa sì che l’impresa deduca tali costi successivamente al momento in cui gli stessi avrebbero dovuto essere imputati a bilancio e pertanto dedotti, non arrecando in tal modo alcun danno all’erario.
Nella seconda ipotesi prospettata, in cui tale comportamento non sia ritenuto possibile, dovrebbe essere in ogni caso ammessa, a parere di chi scrive, la possibilità di recuperare tali costi tramite il meccanismo previsto dalla circolare n. 31/2013.
Inviata il 06
febbraio
2014 alle ore 13.58