La domanda
Società srl in liquidazione
Nel 2013 una Srl si mette in liquidazione. La dichiarazione redditi periodo post liquidazione presenta credito Ires superiore a 15.000 euro non usato e riportato nel periodo post che anch'esso ha credito ires superiore a 15.000 euro che si somma al precedente e sarà utilizzato per compensare debito Iva superiore a 15.000 euro. Si dovrà procedere ad apporre il visto di conformità per entrambi i periodi ante e post liquidazione? Nel visto di conformità si entra in merito all'inerenza dei costi?
Inviata il 29
gennaio
2014 alle ore 09.29
La risposta dell'esperto
L’articolo 1, comma 574 della legge di stabilità 2014 estende l’istituto del visto di conformità alle sole compensazioni orizzontali (come chiarito anche dall’amministrazione finanziaria durante l’edizione di Telefisco 2014) effettuate mediante l’utilizzo “di crediti relativi a imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte di cui all’articolo 3 del Dpr n. 602/1973, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all’imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a Euro 15.000 annui”. Considerato che la compensazione dell’Iva, in commento, avverrà per un importo superiore a 15.000 euro e che la disposizione normativa prevede come decorrenza il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, si ritiene che il visto di conformità debba essere apposto. A tal riguardo si ricorda inoltre che l’agenzia delle Entrate ha chiarito, durante l’incontro di Telefisco 2014, che la dichiarazione con apposizione del visto non deve precedere le effettive compensazioni in F24 (al contrario, di quanto accade per l’utilizzo di un credito Iva maggiore di 15.000 euro). A concludere, si evidenzia che il visto di conformità, ai sensi dell’articolo 2, comma 1 del Dm 164 del 31 maggio 1999, prevede: “Il rilascio del visto di conformità di cui all'articolo 35, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, implica il riscontro della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze della relativa documentazione e alle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti d'imposta, lo scomputo delle ritenute d'acconto.” Si conclude evidenziando che un’analisi dell’inerenza dei costi, ai fini della deducibilità e alla conseguente apposizione del visto di conformità, sia un punto essenziale d’analisi per il professionista designato ad apporre il visto.
Leonardo Fortunato
Inviata il 06
febbraio
2014 alle ore 16.28