La domanda
Medico convenzionato Ssn con segretaria part-time
La Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia ha accolto nel luglio 2013 la mia istanza di rimborso Irap. L'agenzia delle Entrate di Reggio Emilia ha proposto ricorso in appello alla Ctr di Bologna.
Perché l'agenzia delle Entrate si appella a sentenze di Cassazione del 2008 e del 2011, anziché alle sentenze più recenti (22020 e 22022 del settembre 2013 e 958/2014) più favorevoli al contribuente e del tutto ragionevoli, visto che una segretaria part-time per due ore al giorno e solo per prender gli appuntamenti, rimborsata e prevista dalla convenzione con l'Ausl non intacca minimamente la natura di rapporto di "lavoro parasubordinato pubblico" del medico di base e non prefigura affatto l'autonoma organizzazione dello studio, del tutto conforme, del resto, ai requisiti richiesti dal Ssn?
Inviata il 28
gennaio
2014 alle ore 16.26
La risposta dell'esperto
In seguito alla sentenza n. 156/2001 della Corte Costituzionale, copiosa giurisprudenza della Corte di Cassazione, così come delle Commissioni tributarie regionali e provinciali, ha escluso la sussistenza del presupposto impositivo dell’Irap ogni qualvolta non sia configurabile, in relazione ad attività di lavoro autonomo, un’organizzazione autonoma in grado di produrre ricchezza aggiuntiva rispetto a quella generata dal lavoro del titolare del reddito professionale.
In altri termini, si è ritenuto che presupposto indefettibile per l’imponibilità Irap è l’esistenza di un’autonoma organizzazione in grado di imprimere all’attività del lavoratore autonomo un quid pluris economicamente rilevante in termini di maggiore capacità di arricchimento.
Orbene, venendo al quesito esposto, è chiesto di dare evidenza delle ragioni che spingono l’agenzia delle Entrate - nel giudizio di appello davanti alla Commissione tributaria regionale di Bologna - a richiamare le sentenze della Corte di Cassazione del 2008 e del 2011 e non invece le sentenze più recenti, più favorevoli al contribuente.
Dalla formulazione del quesito, tuttavia, non è dato conoscere di quali sentenze trattasi, sicchè si rende impossibile argomentare la risposta con specifico riferimento al caso concreto descritto.
Più in generale, sulla base di quanto innanzi esposto, è plausibile affermare che l’agenzia delle Entrate ha richiamato quelle sentenze della Suprema Corte che, seppur meno recenti, ha ritenuto più confacenti, in termini fattuali e giuridici, al caso di specie, e dalle quali ha tratto argomentazioni a favore dell’esistenza dell’autonoma organizzazione ai fini dell’imponibilità Irap.
Quanto detto, risulta coerente con le due circolari dell’agenzia delle Entrate, n. 45/E del 2008 e n. 28/E del 2010, con le quali sono stati invitati gli uffici a riesaminare caso per caso il contenzioso pendente e ad abbandonarlo se la posizione del contribuente risulta fondata alla luce dei presupposti di fatto (assenza di organizzazione autonoma) che legittimano l’esclusione dall’Irap.
Fausto Matera
Inviata il 06
febbraio
2014 alle ore 14.03