La domanda
Webtax-pagamento in compensazione finanziaria
L'articolo 1, comma 178, della legge di stabilità stabilisce che l'acquisto di servizi di pubblicità online e di servizi ad essa ausiliari debba essere effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario o postale dal quale devono risultare anche i dati identificativi del beneficiario, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni e a veicolare la partita Iva del beneficiario.
Tale obbligo è in vigore dal 1° gennaio 2014.
Al riguardo, si chiede se la norma trova applicazione anche nei seguenti casi:
a) quando l’acquisto di servizi di pubblicità online e di servizi ad essa ausiliari non comporti alcuna movimentazione finanziaria (ossia nessun pagamento), in quanto il debito derivante dall’acquisto viene estinto per compensazione con crediti (di importo pari o superiore) che l’acquirente vanta nei confronti del venditore dei servizi di pubblicità;
b) quando la compensazione tra le reciproche posizioni di debito/credito è parziale, con conseguente pagamento per la sola differenza.
In caso affermativo si negherebbe ai contribuenti la possibilità di effettuare le compensazioni finanziarie obbligandoli a sostenere oneri bancari aggiuntivi. Se, comunque, questa fosse la corretta interpretazione della disposizione normativa, si chiede di illustrare quali sono le modalità per adempiere
Inviata il 27
gennaio
2014 alle ore 10.31
La risposta dell'esperto
Il dettato normativo del comma 178 della legge di stabilità per il 2014 non può essere letto disgiuntamente dal comma 33 della medesima legge, il quale prevede l’obbligo per i soggetti passivi esercenti attività di raccolta pubblicitaria online di munirsi di valida partita Iva italiana e per i soggetti residenti l’obbligo di acquistare i suddetti servizi solo da chi è in possesso di partita Iva italiana. Considerato che lo stesso legislatore ha prorogato l’entrata in vigore al 1° luglio 2014 (Dl n. 151 del 30 dicembre 2013) delle disposizioni di cui al citato comma 33, non possono che evidenziarsi dei problemi di carattere pratico applicativo in ordine alla completa ottemperanza degli obblighi del comma 178. Difatti, all’obbligatorietà di effettuare pagamenti tracciabili si deve unire l’impossibilità oggettiva (perché ancora non prevista) di indicare i dati identificativi del beneficiario, ossia la partita Iva italiana (altro punto fondante del comma 178). Tuttavia a parere di chi scrive, l’ipotesi a) deve potersi comunque considerare attuabile (si tratta di fatto di un metodo alternativo al pagamento in moneta al fine di estinguere una reciproca obbligazione) ma con la necessaria attenzione di verificare che il beneficiario dal 1° luglio 2014 abbia una valida partita Iva italiana (contrariamente, l’effettuazione dell’operazione, non può considerarsi attuabile anche se il pagamento è effettuato mediante compensazione di poste creditorie/debitorie e/o per natura). Per l’ipotesi b), invece, il pagamento del differenziale in denaro deve avvenire, già da oggi, mediante strumenti di pagamento tracciabili (per superare le difficoltà di cui prima, fino al 30 giugno 2014, si suggerisce di inserire in nota al bonifico una dicitura che rimanda alla proroga di cui al Dl 151/2013) e dal 1° luglio 2014 dovrà indicare obbligatoriamente la partita Iva italiana del beneficiario. A concludere, si specifica che si attendono istruzioni operative da parte dell’amministrazione finanziaria sull’applicabilità dei commi commentati.
Leonardo Fortunato
Inviata il 03
febbraio
2014 alle ore 22.21