La domanda
Iva cooperative sociali
Come noto, la Legge di stabilità 2013:
a) ha abrogato il n. 41-bis, Tabella A/II, Dpr n. 633/72 che prevedeva l’applicazione dell’aliquota IVA del 4% alle prestazioni socio sanitarie, educative, eccetera, rese in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di Aids, eccetera, rese da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale;
b) ha inserito il nuovo n. 127-undevicies alla Tabella A/III, DPR n. 633/72 in base al quale le prestazioni socio – sanitarie, assistenziali ed educative “di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell'articolo 10, primo comma” sono soggette all’aliquota IVA del 10% se rese da parte delle cooperative sociali e loro consorzi:
- esclusivamente in esecuzione di contratti d’appalto;
- in favore dei soggetti “svantaggiati” indicati nel predetto n. 27-ter), ovvero degli anziani ed inabili adulti, tossicodipendenti e malati di AIDS, ecc.;
- ha eliminato, per le cooperative sociali di cui alla legge n. 381/91, la possibilità di optare per l’esenzione Iva delle predette prestazioni.
Ora, il Legislatore modifica nuovamente la disciplina, “in vista della riforma dei regimi Iva speciali” dell’Ue, ripristinando le previgenti disposizioni e prevedendo che il citato n. 41-bis non è applicabile alle cooperative e loro consorzi diversi da quelli di cui alla legge n. 381/91, ossia diversi dalle coop sociali.
Di conseguenza, l’aliquota Iva del 4% rimane applicabile esclusivamente alle coop sociali (anche relativamente ai contratti stipulati / prorogati / rinnovati dal 2014, per i quali era prevista l’applicazione dell’aliquota Iva del 10%).
Non è chiaro però se questo ritorno al passato consente l'applicazione dell'Iva al 4% anche alle prestazioni rese direttamente agli utenti finali. La circolare 12/E del maggio 2013 pur confermando la proroga al 1° gennaio 2014 dell'applicazione del nuovo regime per i contratti sottoscritti o rinnovati a partire da tale data, esplicitava che: "...Si osserva, tuttavia, che l’abrogazione del n. 41-bis) della Tab. A, parte II, allegata al D.P.R. n. 633/1972, ha effetto già dal 1° gennaio 2013, data di entrata in vigore della legge di stabilità 2013, pertanto le prestazioni rese direttamente nei confronti dei fruitori saranno assoggettate al regime di esenzione per le cooperative sociali".
Inviata il 21
gennaio
2014 alle ore 16.43
La risposta dell'esperto
Si conferma che la legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 27 dicembre 2013) ha ripristinato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l’applicazione dell’aliquota ridotta del 4% per le prestazioni socio-sanitarie, educative e assistenziali rese da cooperative sociali e loro consorzi di cui alla legge n. 381/1991, sia direttamente nei confronti degli utenti finali che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale. A seguito di tale ripristino, si ritiene pertanto che il regime di esenzione ritorni ad essere opzionale per i soggetti indicati nell’articolo 10 del Dpr n. 633/1972 e, quindi, per gli enti aventi finalità di assistenza sociale e per le Onlus. Si devono, pertanto, considerare superate le conclusioni cui era giunta l’agenzia delle Entrate nella citata circolare n. 12 del 3 maggio 2013.
Valentina Casale
Inviata il 03
febbraio
2014 alle ore 22.11