House Ad
House Ad

La domanda
fare da soli

Devo sostituire i sanitari e la pavimentazione del mio bagno e vorrei farlo senza dover ricorrere all’aiuto di un tecnico per risparmiare un po’. E’ possibile ?

Inviata il 14  settembre  2012 alle ore 21.12

La risposta dell'esperto

Ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera a) del Dpr 380/2001 sono eseguibili in regime di attività edilizia libera (cioè senza alcun titolo abilitativo, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia) tutti gli interventi qualificabili come manutenzione ordinaria (cioè relativi alla riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e integrazione o mantenimento in efficienza di impianti tecnologici esistenti). Pertanto i lavori di manutenzione ordinaria (tra cui rientrano quelli di mera sostituzione di sanitari e finiture del bagno preesistente) sono realizzabili senza alcun titolo abilitativo e senza necessità di preventiva comunicazione di inizio dei lavori in Comune e possono essere eseguiti anche nella forma cd. “in economia” direttamente dal proprietario (cioè senza affidamento a imprese o a lavoratori autonomi). Nel caso invece di intervento di manutenzione straordinaria (opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, ivi compresa l’apertura di porte o lo spostamento di pareti interne ovvero la creazione di un nuovo bagno, purchè non comportino modifiche della destinazione d’uso in atto) -seppur anch’esso realizzabile in attività edilizia libera (sempre che non riguardi le parti strutturali dell’edificio, non comporti aumento del numero delle unità immobiliari e non implichi incremento dei parametri urbanistici)-, sarà necessaria la comunicazione di inizio lavori con l’indicazione dei dati identificativi dell’impresa alla quale si intende affidare l’esecuzione delle opere, accompagnata da una relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato (che assevera, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo; cfr. articolo 6, commi 2 e 4, del Dpr 380/2001 come modificato dall'artcicolo 13-bis, legge 134/2012). Fabrizio Luches

Inviata il 15  settembre  2012 alle ore 12.11