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La domanda
responsabilità del professionista

L’anno scorso il professionista che ha elaborato una pratica di Scia per un cambio di destinazione d’uso ha certificato che il mio immobile non era gravato da vincoli. Ho scoperto solo dopo la segnalazione del Comune che mi impone di ritornare alla situazione precedente che l’edificio rientra in una zona tutelata dal punto di vista del paesaggio. Posso rivalermi per l’errore sul professionista ? E in che modo ?

Inviata il 14  settembre  2012 alle ore 21.09

La risposta dell'esperto

In materia edilizia, il professionista incaricato risulta soggetto a diverse fattispecie di responsabilità (civile, penale e deontologica). Per le prestazioni tecniche relative alle procedure di DIA e SCIA, sotto il profilo penale il professionista assume la qualità di soggetto esercente un servizio di pubblica utilità (ex art. 29, c. 3, DPR 380/2001 e art. 19, c. 6, L. 241/1990) non solo in sede di asseverazione ma anche in occasione della relazione iniziale che accompagna la DIA o la SCIA, di conseguenza rilevano sul piano penale anche le false attestazioni eventualmente contenute in tale relazione, qualora relative allo stato dei luoghi ed alla conformità delle opere realizzande agli strumenti urbanistici vigenti e alle norme incidenti sulla specifica attività (cfr. Cassazione penale, sez. III, 20/05/2010, n. 27699). Sotto il profilo della responsabilità civilistica (risarcimento del danno), al fine di valutare la condotta del professionista in termini di esatto adempimento, è necessaria preliminarmente la certezza in ordine all’oggetto della prestazione richiesta, presupposto per l’analisi della diligenza: l’art. 1176, comma 2, del codice civile impone infatti al professionista una diligenza particolarmente qualificata dalla perizia necessaria alla specifica prestazione richiesta (da ultima v. Cassazione Civile sez. II, 16/01/2012 n.443). Si ricorda inoltre che, nel caso risulti provato l’inadempimento del professionista alla propria obbligazione (ad es. per negligenza o imperizia), il danno derivante dalle omissioni o errori tecnici dovrà risultare sussistere qualora -sulla scorta di criteri probabilistici- venga accertato che (senza quelle omissioni o errori) il risultato sarebbe stato conseguito (cfr. Cassazione Civile sez. III, 1/4/2011 n. 7553 e sez. II, 13/07/1998 n. 6812; 15/04/1982 n.2274). Fabrizio Luches.

Inviata il 17  settembre  2012 alle ore 11.43