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La domanda
Identificazione dell'abitazione principale

Mio padre è proprietario di una casa indipendente e due garage classificati al catasto fabbricati in n° 4 immobili, stesso foglio, stessa particela con Sub. 3/4/5/6 dove sub.3 è il P.T., sub. 4 è il 1° piano, sub. 5 un garage e sub. 6 l'altro garage. In questa casa ci abitano mio padre e mia madre al piano terreno (ristrutturato e reso agibile da due anni) e mio fratello al 1° piano, il quale ha più di 26 anni, non è sposato, quindi, anagraficamente parlando, risulta nel nucleo familiare dei genitori. Nel calcolare l'acconto a giugno ho identificato l'abitazione principale sommando le rendite del sub. 3 e 4, quindi con aliquota 4%, visto che il nucleo familiare occupa entrambi i piani, ed un garage; sull'altro garage ho calcolato l'aliquota ordinaria del 7,6%. Il mio dubbio è sorto leggendo il regolamento Imu del comune che recita "per abitazione principale si intende l'immobile iscritto in catasto come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente". Può essere che i due piani essendo classificati al catasto in due distinti subalterni con autonome rendite non possano essere considerati come unica unità immobiliare? Se così fosse, quale dei due piani va considerato come abitazione principale? Posso, eventualmente, pagare il conguaglio a dicembre senza alcuna sanzione?

Inviata il 19  novembre  2012 alle ore 17.18

La risposta dell'esperto

Il regolamento comunale non fa altro che ripetere ciò che stabilisce il decreto salva-Italia. Bisogna quindi considerare solo una delle unità immobiliari come abitazione principale. Se il nucleo familiare è uno solo, sarà considerata come abitazione principale quella in cui risiede anagraficamente, probabilmente al piano terra, tassando l’altra come seconda casa. Se invece il figlio avesse la residenza al primo piano, potrebbe tassare l’alloggio del primo piano come “casa concessa in uso a un parente”, ammesso che il Comune preveda per questa situazione un’aliquota ridotta rispetto a quella per le seconde case. Per regolarizzare la situazione, bisogna considerare che a giugno si è pagato lo 0,2% al Comune con il codice tributo 3912 anziché lo 0,19% allo Stato (codice 3919) e lo 0,19% al Comune (codice 3919): bisognerà quindi correggere il codice tributo sulla quota comunale, con un’istanza all’agenzia delle Entrate e per conoscenza al Comune e poi versare la quota statale che a giugno non è stata versata, maggiorata di sanzioni e interessi. Avanzerà inoltre qualche euro di quota comunale rispetto all’acconto (0,2% contro 0,19%) che potrà essere “scontato” dal saldo.

Inviata il 20  novembre  2012 alle ore 19.31