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La domanda
licenziamento causa di matrimonio

Desidero sapere se la nullità del licenziamanto intimato nel periodo del divieto per matrimonio, possa essere derogata da un comportamento della lavoratrice, la quale si è assentata per oltre 3 gg. dall'azienda ed ha posto in essere comportamenti ingiuriosi nei confronti del proprio datore. Inoltre, se il Giudice del Lavoro, chiamato con il rito speciale dell'impugnativa al licenziamento, dispone la nullità e pertanto la tutela reale, l'invito da parte del datore, per porre in esecuzione l'Ordine di reintegra di cui all'Ordinanza fa decorrere il termine per la lavoratrice per esercitare il diritto di opzione con le 15 mens. oppure qs decorre dal momento della comunicazione dell'Ordinanza ?

Inviata il 23  aprile  2013 alle ore 15.19

La risposta dell'esperto

L'articolo 35 del D.lgs.198/2006 prevede che sono nulli i licenziamenti attuati a causa di matrimonio. Si presume che il licenziamento della dipendente nel periodo intercorrente dal giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio, in quanto segua la celebrazione, a un anno dopo la celebrazione stessa, sia stato disposto per causa di matrimonio. Si tratta evidentemente di una presunzione legale relativa che assegna l'onere probatorio al datore di lavoro di dimostrare il contrario, ovvero che il licenziamento sia stato causato da un altra causa o motivo. In particolare, il comma 5 del citato provvedimento consente al datore di lavoro di provare che il licenziamento della lavoratrice e' stato effettuato non a causa di matrimonio, ma per una delle seguenti ipotesi: a) colpa grave da parte della lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro; b) cessazione dell'attività dell'azienda cui essa e' addetta; c) ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice e' stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine. Il termine di 30 giorni per il diritto di opzione da parte del lavoratore per l 'indennità risarcitoria pari a 15 mensilità decorre dalla data dell'invito del datore di lavoro ovvero dalla data della comunicazione di avvenuta pubblicazione della sentenza. Giuseppe Buscema

Inviata il 23  aprile  2013 alle ore 23.48