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La domanda
categoria studenti

La presente per segnalare una richiesta di chiarimento in merito alle istruzioni fornite dall'Inps sul lavoro occasionale accessorio con circolare n. 49/2013. In particolare, nonostante la legge n. 92/2012 abbia liberalizzato l'utilizzo dei voucher, salvo l'unica limitazione della quantità di compensi, l'INPS conferma invece la vecchia disciplina in base alla quale l'impiego di studenti, iscritti regolarmente a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, è consentito soltanto, oltre che nelle giornate di sabato e domenica, nei periodi di vacanza che devono intendersi (a tal fine,si richiama la circolare circolare n. 104/2008): - vacanze natalizie: periodo dal 1° dicembre al 10 gennaio; - vacanze pasquali: dalla domenica delle Palme al martedì dopo il lunedì dell'Angelo; - vacanze estive: dal 1° giugno al 30 settembre. Inoltre, secondo l'INPS possono svolgere lavoro occasionale in qualunque periodo dell'anno gli studenti regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università e con meno di 25 anni di età. Le indicazioni dell'INPS pertanto, limitano la praticabilità del lavoro accessorio, evidentemente in senso contrario a quanto previsto dalla leggen. 92/2012, la quale, infatti, ha previsto qualche restrizione per gli studenti soltanto nel settore agricolo, ma comunque senza arrivare a circoscriverne l'utilizzabilità nei periodi di vacanza. Tale circolare contraddice inoltre, anche le istruzioni fornite dal ministero del lavoro, (circolari n. 18/2012 e n. 4/2013), nelle quali non si fa riferimento ad alcuna limitazione di carattere soggettivo.

Inviata il 23  aprile  2013 alle ore 11.35

La risposta dell'esperto

La circolare Inps va oltre la previsione normativa che non prevede tali limitazioni.

Inviata il 23  aprile  2013 alle ore 17.15