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La domanda
Successione di contratti

L’art. 5, comma 3, del dlgs 368/2001, come riformulato dall’art. 1, comma 9, della legge 92/2012, nel regolare la materia della successione di contratti a termine e il rispetto degli intervalli temporali tra un contratto e l’altro non fa menzione alla diversità delle “ragioni giustificatrici” o delle “mansioni” che, invece, secondo il parere del ministero del lavoro (risposta back office 5 novembre 2012) legittimerebbero la successione di contratti a termine, tra le stesse parti, anche in assenza del rispetto dei predetti intervalli; in assenza di un pronunciamento amministrativo più formale (circolare, interpello) quale livello di attendibilità può essere assegnato al lodevole servizio informativo erogato dal ministero per rispondere a specifici quesiti?

Inviata il 22  aprile  2013 alle ore 16.33

La risposta dell'esperto

Il quesito cui si fa riferimento, pubblicato in risposta ad una faq il 4 ottobre scorso, in effetti riteneva che la disciplina degli intervalli temporali prevista dall'articolo 5, comma 3, non si applicasse nel caso di assunzioni per ragioni sostitutive relative alla sostituzione di lavoratrici in maternità. Peraltro, la stessa norma non prevede tale deroga ne nello stesso comma 3 e neanche al comma 3 bis. In senso contrario si esprime il Ministero del Lavoro nella recentissima lettera circolare n.37/000258/MA008.A001 del 22 aprile scorso.

Inviata il 23  aprile  2013 alle ore 20.37