L'assemblea

Ascensore senza accesso all'ultimo piano

La Domanda L'amministratore, in epoca precedente, senza alcuna delibera assembleare specifica, nell'ambito della manutenzione ordinaria dell'ascensore ha fatto sostituire la pulsantiera con una nuova che riporta un pulsante in meno, cosicché non si può raggiungere l'ultimo piano dove vi è tra l'altro un piccolo attico con ampio lastrico solare. Ha fatto rimuovere altresì la gettoniera, nonostante il regolamento contrattuale ne prescriva l'esistenza per il suo funzionamento e quindi per la contribuzione alle spese. Sia per il primo che per il secondo problema due condòmini, separatamente, hanno chiesto il ripristino. L'assemblea non ha deliberato. Si chiede, quali azioni possono essere intraprese per il sicuro e celere ripristino degli stati quo ante contrattualmente previsti.ì; inoltre quali azioni per i danni ed il lucro cessante connesso con l'abolizione della fermata dell'ascensore anche in funzione dell'inaccessibilità all'immobile dei soggetti svantaggiati.

La risposta dell'Esperto

Ai sensi dell'art.1133 cod.civ. i provvedimenti dell'amministratore possono essere impugnati davanti all'assemblea e, ricorrendone le condizioni, davanti all'autorità giudiziaria. Occorre nchiedere la convocazione di un'assemble con quel punto all'ordine del giorno, e, in caso di voto negativo, impugnare la delibera entro 30 giorni. Il compimento di atti illeciti da parte dell'amministratore determina una responsabilità risarcitoria personale dell'amministratore stesso. Bruno Piscitelli