Le spese

Barriere architettoniche

La Domanda Per la costruzione di una scivola per ingresso di un disabile con carrozzella (condomino), le spese sono a carico del condòmino disabile o a carico di tutti i condomini (in millesimi)?

La risposta dell'Esperto

Dal momento che l'opera in questione costituisce certamente opera volta a eliminare barriere architettoniche, l'art. 1120 cod. civ. stabilisce che tale tipo di opera, pur costituendo una oggettiva innovazione, può e deve essere deliberata dall'assemblea dei condomini con la maggioranza prevista dall'art. 1136 cod. civ., comma 2 (maggioranza degli intervenuti rappresentanti 500 millesimi dell'edificio) e non ai sensi del quinto comma dello stesso articolo (richiedente il voto dei due terzi dei millesimi). Il penultimo comma dell'art. 1120 cod. civ. stabilisce che l'amministratore è tenuto a convocare l'assemblea entro trenta giorni dalla richiesta anche di un solo condomino interessato all'adozione della delibera in questione, e la richiesta all'amministratore deve contenere l'indicazione del contenuto specifico e delle modalità di esecuzione dell'intervento su cui viene chiesta la delibera (anche perché in mancanza la norma prevede altresì che l'amministratore inviti senza indugio il condomino interessato a fornire le necessarie integrazioni). Il nostro ordinamento prevede altresì che, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 13/1989, nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere la delibera richiesta, oppure non assuma alcuna deliberazione entro tre mesi dalla richiesta, fatta per iscritto come sopra indicato, il condomino portatore di handicap interessato può installare a proprie spese servoscala nonché strutture mobili e facilmente rimuovibili, potendo anche modificare l'ampiezza delle porte d'accesso al fine di rendere più agevole l'accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe dei garages. Dal momento, comunque, che la norma fa anche salva l'applicazione dell'ultimo comma dell'art. 1121 cod. civ., è consentito agli altri condomini che ne facciano richiesta di partecipare ai vantaggi dell'innovazione installata a cura e spese del sopra indicato condomino contribuendo nelle spese di esecuzione e manutenzione dell'opera. Mario Battaglia