L'assemblea

Rapporto tra innovazioni e destinazioni d'uso

La Domanda Vorrei chiedere il parere dei Vostri esperti in merito al rapporto fra le modifiche alla destinazione d’uso ex art. 1117 ter c.c. e le innovazioni disciplinate dall’art. 1120 c.c. Nello specifico, un condomino, titolare da regolamento contrattuale di diritto godimento esclusivo su area comune adibita a giardino, è stato autorizzato dall’assemblea (all’unanimità presenti, 13 condomini su 19, 700 millesimi) a realizzare all’interno di detto giardino esclusivo un posto auto eventualmente asfaltato. L’assemblea non aveva indicato l’argomento all’O.d.G. Detto intervento configura innovazione (1120) o modifica di destinazione d’uso (1117 ter)? La delibera può dirsi legittima anche avuto riguardo all’art. 1102 c.c.? La delibera assembleare, stante la mancata indicazione dell’argomento all’ordine del giorno di cui sopra può dirsi meramente annullabile oppure suscettibile di nullità stante il mancato ad prescrizioni dei commi 2 e 3 del nuovo art. 1117 ter c.c?

La risposta dell'Esperto

Sulla base degli elementi forniti, tuttavia, pare possibile affermare che quella in questione sia una modifica di destinazione d'uso e non una innovazione e che - stante la mancata previsione nell'ordine del giorno dell'assemblea, questa possa essere dichiarata nulla. L'articolo 1117 ter c.c. afferma infatti che "La convocazione dell'assemblea, a pena di nullità, deve indicare le parti comuni oggetto della modificazione e la nuova destinazione d'uso". Edoardo Valentino